STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA ODV
Art.1 Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice civile, del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di volontariato, senza fini di lucro, denominata ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA ODV, con sede legale nel Comune di Soragna.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del Comune di Soragna, non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità Civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi Art. 5 D.L.gs 117/2017 e Art .2 D.Lgs. 105/2018 s.m., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
A) promuovere su tutto il territorio italiano, in particolare nei Comuni della Provincia di Parma, concrete iniziative contro il randagismo canino e felino,
B) sostegno e informazione per la sterilizzazione,
C) lotta alla pratica dei bocconi avvelenati,
D) difesa della terra e i suoi eco-sistemi,
E) combattere lo specismo, lottando contro ogni forma di violenza sfruttamento e prevaricazione, per il rispetto della vita,
F) abolizione della caccia, pesca, vivisezione, allevamento e commercio di ogni essere vivente, degli spettacoli con animali, e quindi in generale si batte contro tutto quello che è sfruttamento animale, affermando che gli animali sono esseri senzienti,
G) lotta alla zoomafia e difesa dell’ambiente,
H) promozione del benessere animale, aiuto a tutti gli animali maltrattati o in difficoltà.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore della collettività l’Associazione propone di:
– organizzare seminari, convegni, conferenze corsi didattici, formativi e informativi,
– raccolta firme, spettacoli, manifestazioni e dibattiti,
– instaurazione di rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, singoli italiane o straniere con affinità affini,
– adesioni, anche con propri rappresentanti a organizzazioni, enti, fondazioni nazionali e non che perseguono scopi analoghi,
– svolgimento di attività editoriali, con distribuzioni di periodiche o librarie a carattere culturale,
– attivare convenzioni con enti pubblici o privati per contribuire alla gestione di colonie feline, gattili, canili, parco canile, piani di sterilizzazioni, soccorso animali vaganti o in difficoltà, collaborazione per ricerca adozioni ecc..
– fattibilità secondo le legge vigenti, di organizzare corsi di istruzione, aggiornamento per addetti ai servizi di accalappiamento,
-custodia e conduzione ricoveri cani e gatti,
– collaborazione con i veterinari di libera professione o dipendenti pubblici per attivare programmi e
convenzioni per la limitazione delle nascite, sterilizzazioni in primis, lotta alla filariosi, vaccinazioni,
– eventuale organizzazione in collaborazione con enti preposti per l’organizzazione di giornate di microcippatura gratuita, in quanto pur essendo un obbligo di legge viene spesso disatteso, con questo tipo di iniziative si può ovviare al problema e informare correttamente la popolazione,
– promuovere attività per il raggiungimento di un vero benessere animale.
Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo Settore.
Art. 3 Risorse Economiche
L’Associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) quote e contributi associati,
2) eredità, donazioni e legati,
3) contributi dallo Stato, dalle Regioni, enti locali o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno specifico e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,
4) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali,
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
6) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali,
7) erogazione liberale degli associati e dei terzi,
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento es. feste, eventi, sottoscrizioni anche a premi,
9) ogni altra entrata emessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.
Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione, ne all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia del terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestone debbono essere impiegati per La realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
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I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. LGS. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese affettivamente sostenute e documentate.
Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art 6 del D.Lgs 117/2017.
Art.4 Membri dell’associazione
All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno gli stessi diritti e stessi doveri.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità che l’associazione si propone.
Possono essere soci, persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso
Art.5 Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci
L’ammissione a socio, è deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare il Regolamento e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione di minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
– per decesso
– per recesso
-per mancato versamento della quota associativa per un anno
– per esclusione
-per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione
– per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per scritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre il ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci convocata. Fino alla data di svolgimento dell’assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’assemblea che abbia rettificato il provvedimento di esclusione adottato dal consiglio direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art.6 Diritti e Doveri dei Soci
I soci hanno diritto a:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione – godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo;
Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
– prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenere copia.
I soci sono obbligati a:
-osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottati dagli organi associativi:
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto,
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione,
– versare la quota associativa di cui al precedente articolo,
– contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art.7 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea dei soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo.
Art.8 L’assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
● nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
● approva il bilancio;
● delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
● delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
● approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
● destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
● delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art.9 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi, ne possono far parte esclusivamente gli Associati. In caso di dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli Associati provvede, nella seduta successiva alla sostituzione, o il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo degli non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea, e rimane in carica fino allo scadere dell’intero consiglio.
In caso in cui la metà dei membri del consiglio decada, l’assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.
Il Consiglio Direttivo:
– nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario,
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea,
– predispone il bilancio e rendiconto,
– stabilisce l’entità della quota associativa annuale,
– delibera sulle domande nuove di ammissione e sui provvedimenti di esclusione degli associati,
– delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni,
– provvede all’attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di assenza dal Vice-presidente, in caso di assenza dal membro più anziano di età. Il consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta o via e-mail o messaggio fino a tre giorni prima della riunione.
In difetto di tale formalità, il consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni 4 mesi o ogni volta che il Presidente o Vice-presidente lo ritenga opportuno, o i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In caso in cui sia composto da tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art.10 Il Presidente
Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le funzioni aspettano al Vice-presidente, anch’esso nominato dall’organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o dimissione, spetta al Vice-presidente, convocare entro 30 giorni il consiglio direttivo per l’elezione di un nuovo presidente.
Art 11 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell’ufficio Regionale del registro unico del Terzo settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art.12 Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad alte norme di legge vigenti in materia.